Art. 1.
(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria.
      2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sottopone alle parti una proposta risolutiva contenente le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma.
      3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la diversa disciplina prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro, possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le

 

Pag. 10

rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.
      4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.
      5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2 definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi del citato comma 2, l'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e le modalità di fruizione degli stessi.